lunedì 29 agosto 2016

BRACCONAGGIO ITTICO...UNA VERA PIAGA

Tutte  le  Associazioni  di  pesca  unite 
contro  il  bracconaggio.

EMILIA ROMAGNA – Riceviamo e pubblichiamo la nota delle associazioni di pesca dell’Emilia Romagna:
“Di seguito vengono indicate le richieste formulate congiuntamente da tutte le associazioni di pesca maggiormente rappresentative in Emilia Romagna per provare a contrastare più efficacemente il bracconaggio ittico in acque interne che sta velocemente distruggendo i nostri habitat del delta.
Queste nostre richieste sono state inviate all’Ass. all’agricoltura, caccia e pesca Simona Caselli e Dr. Barchi, responsabile Servizio Sviluppo Economina Ittica e delle Produzioni Animali, e contengono proposte di emendamento all’attuale legge regionale vigente, che verrà presto ridiscussa.
LE ASSOCIAZIONI DI PESCA CHIEDONO L’URGENTE APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE SULLA PESCA PER UN CONTRASTO CHE SIA VERAMENTE EFFICACE AL SEMPRE PIU’ DILAGANTE FENOMENO PREDATORIO DELLA PESCA DI FRODO.
Il bracconaggio ittico in acque interne è un fenomeno noto, che non colpisce solo il settore della pesca ma, utilizzando reti professionali lunghe centinaia di metri, corrente elettrica e veleni disciolti in acqua arreca quotidianamente un concreto danno ambientale, che dal 2014 ad ora ha già prodotto un calo di oltre il 30% della fauna ittica presente in Provincia di Ferrara.

La Proposta di FIPSAS, Consorzio Carpisti Polesani,  UPE – Unione Pescatori Estensi, GSI – Gruppo Siluro Italia, CFI – Carp Fishing Italia, Amici della Golena, Euro Carp Club, Pescatori Fai da Te, Pirati del Po, ARCI Pesca prevede che sia vietata la pesca professionale notturna con l’impiego di ogni tipo di rete. Dal tramonto all’alba sarà vietato salpare le reti mentre sempre in questa fascia oraria sarà altresì vietato trasportare fauna ittica di qualsiasi specie viva o morta, oppure reti, barche o elettrostorditori, trasportati anche separatamente sui singoli veicoli, e che di tali attrezzi di pesca e mezzi di trasporto utilizzati è previsto il sequestro finalizzato alla loro confisca. Un precetto che garantisce inoltre ai soli pescatori sportivi che effettuano il catch and release di poter praticare la pesca notturna, per garantire un miglior presidio dei canali contro la pesca illegale. E’ così che il pescatore, profondo conoscitore del suo territorio, torna ad essere una risorsa efficace per tutelarlo.

Il fenomeno si è già diffuso nelle province confinanti di Ravenna, Rovigo, Parma, Mantova e Modena, e in regioni quali l’Emilia Romagna, il Veneto, la Toscana, la Lombardia e il Lazio, e se non verrà presto arrestato con sanzioni normative efficaci dilagherà fino a decretare la distruzione dei nostri habitat acquatici. Stante la difficoltà nell’applicare la normativa vigente (L.R. 11/2012 ER) è indispensabile che le proposte formulate dalle Polizie Provinciali della Regione e più volte illustrare anche sugli organi di stampa dal Comandante della Polizia Provinciale di Ferrara Claudio Castagnoli, vengano approvate al più presto dalla nostra Regione, a chiederlo sono gli oltre 40.000 pescatori sportivi emiliani che rappresentiamo e che non vogliono veder morire la propria passione. A supporto dei pescatori sportivi, si affianca anche la preoccupazione degli operatori economi del settore (aziende produttrici, negozi, strutture ricettive) i quali vedono seriamente compromesso il proprio futuro e le sorti di centinaia di posti di lavoro, dipendenti dall’intero indotto economico, frutto del settore della pesca sportiva e ricreativa.”

TEMPI DURI PER I BRACCONIERI

ACQUE INTERNE: SCATTA LA CAMPAGNA CONTRO IL BRACCONAGGIO

Da giovedì 25 agosto 2016 sarà vita dura per i Bracconieri della pesca, sono previste multe da 4.000  a 12.000 euro, denuncia penale con detenzione da due mesi a due anni, sequestro delle attrezzature da pesca, sequestro dei mezzi di trasporto, sospensione delle attività commerciali di rivendita, risarcimento all’Ente gestore del danno materiale (calcolato in 40 € moltiplicato x la quantità numerica dei pesci catturati) per il ripristino della fauna ittica del luogo.

24 Ago 2016 -  In Italia abbiamo assistito impotenti e per anni al depauperamento del patrimonio ittico dei fiumi, con atti di bracconaggio organizzato, con prelievo di tonnellate di pesce, trafugato notte tempo e rivenduto nei paesi dell’Est europeo. I nostri corsi d’acqua fortunatamente non permettono una tale asportazione organizzata, ma comunque anche noi da anni subiamo la distruzione di piccoli torrenti con pesca illegale utilizzando la corrente elettrica o sostanze anestetiche (candeggina), che portano al totale annientamento di ogni forma di vita per diverso tempo. Una usanza ancora radicata in molti paesi dell’entroterra per catturare anguille e trote. Oppure l’utilizzo di reti tremaglio, palamiti, lenze morte, in fiumi o laghi, particolarmente in estate.
Da oggi saranno tempi duri per tutti i bracconieri delle acque interne, il Governo ha varato la Legge Nazionale n° 154 del 28/07/2016 “disposizioni in materia di semplificazione e di sicurezza agroalimentare e pesca”, che da giovedì 25 agosto 2016 sarà attuativa ed applicabile in tutti i casi di illecito elencati nell’articolo 40, e che riporto in modo semplificato:
Art. 40 Contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne
Viene considerato esercizio illegale della pesca, ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche e di altri organismi acquatici con materiale, mezzi e attrezzature vietati dalla legge. E’ altresì considerata esercizio illegale della pesca, se questa viene effettuata con modalità vietate dalla legge e dagli enti competenti. Ai fini della presente legge, si specifica che sono considerate acque interne i fiumi, i laghi, le acque dolci, salse o salmastre delimitati rispetto al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi.
Nelle acque interne e’ vietato:
a) pescare, detenere, trasportare, commercializzare specie ittiche vietate o protette, in qualunque stadio di crescita, in violazione delle leggi vigenti; b) stordire, uccidere, catturare la fauna ittica con materiali esplosivi, corrente elettrica e sostanze tossiche o anestetiche; c) catturare la fauna ittica provocando l’asciutta, o deviazione anche parziale dei corpi idrici; pescare con reti,  palamiti, filacciosi o lenze morte, fucile subacqueo, fiocina, arco, balestra, retini e altri attrezzi o tecniche vietate (LR 8/14).
Sanzioni:  denuncia penale, arresto da 2 mesi a 2 anni, ammenda da 4.000 €  a 12.000 € in base alla gravità + risarcimento danno all’ente gestore pari a € 40 x ogni pesce, catturato, detenuto, trasportato o venduto. Si aggiunge il sequestro e confisca, del pescato, delle attrezzature e dei mezzi utilizzati nell’illecito e trasporto (barche, veicoli, ecc). In caso di vendita si aggiunge sospensione della licenza commerciale del negozio. (il pesce vivo sequestrato sarà rilasciato nel luogo dell’illecito dagli agenti verbalizzanti).
Si attendono in questi giorni ulteriori indicazioni dalla Regione Liguria, che potranno completare l’iter informativo per la vigilanza, che comunque in caso di intervento potrà applicare dette disposizioni nazionali da giovedì 25 agosto 2016.

Si ricorda che, per svolgere l’attività di pesca nelle acque interne liguri,  ci si deve munire della Licenza di Pesca (o permesso abilitativo e versamento tassa regionale) + il Tesserino Catture Regionale, conoscere e rispettare tutti gli specifici regolamenti, periodi, misure minime e attrezzi consentiti,  in riferimento alla LR 08/2014 ed ulteriori disposizioni provinciali.

LOTTA AL BRACCONAGGIO NELLE ACQUE INTERNE

FINALMENTE APPROVATA LA LEGGE N°154 DEL 28/07/2016 CHE CONTRASTA I BRACCONIERI NELLE ACQUE INTERNE
Di seguito l’art. 40:

Art. 40 Contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne.
In vigore dal 25/08/2016

Articolo 40 -
Art. 40 Contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne.
In vigore dal 25/08/2016

1. Al fine di contrastare la pesca illegale nelle acque interne dello Stato, e' considerata esercizio illegale della pesca
nelle medesime acque ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche e di altri organismi acquatici con
materiale, mezzi e attrezzature vietati dalla legge. E' altresi' considerata esercizio illegale della pesca nelle acque
interne ogni azione di cattura e di prelievo con materiali e mezzi autorizzati effettuata con modalita' vietate dalla legge e dai regolamenti in materia di pesca emanati dagli enti territoriali competenti. Ai fini della presente legge, sono considerati acque interne i fiumi, i laghi, le acque dolci, salse o salmastre delimitati rispetto al mare dalla linea
congiungente i punti piu' foranei degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi.

2. Nelle acque interne e' vietato:
a) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;
b) stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque;
c) catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici;
d) utilizzare reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva, ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti;
e) utilizzare attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non e' consentita o senza essere in possesso del relativo titolo abilitativo;
f) utilizzare reti e altri attrezzi per la pesca professionale difformi, per lunghezza o dimensione della maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti.

3. Sono inoltre vietati la raccolta, la detenzione, il trasporto e il commercio degli animali storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui al comma 2.

4. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque viola i divieti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), e al comma 3 e' punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 a 12.000 euro. Ove colui che viola il divieto di cui al comma 3 ne sia in possesso, si applicano altresi' la sospensione della licenza di pesca di
professione per tre anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, per chi viola i divieti di cui al comma 2, lettere d), e) e f), si applicano la sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro e, ove il trasgressore ne sia in possesso, la sospensione della licenza di pesca professionale per tre mesi.

6. Per le violazioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e) e f), e al comma 3, gli agenti accertatori procedono
all'immediata confisca del prodotto pescato e degli strumenti e attrezzi utilizzati, nonche' al sequestro e alla confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato anche se utilizzati unicamente a tali fini. Il materiale ittico sequestrato ancora vivo e vitale e' reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua. Delle reimmissioni effettuate e' data certificazione in apposito verbale.

7. Qualora le violazioni di cui ai commi 2 e 3 siano reiterate e qualora il trasgressore le commetta durante il periodo di sospensione della licenza di pesca professionale o dell'esercizio commerciale, le pene e le sanzioni amministrative e il periodo di sospensione delle licenze sono raddoppiati. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta.

8. Per le violazioni di cui al presente articolo, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative, il trasgressore corrisponde all'ente territoriale competente per la gestione delle acque una somma pari a 20 euro per
ciascun capo pescato in violazione del presente articolo per il ristoro delle spese relative all'adozione delle necessarie misure di ripopolamento delle acque.
Tale somma e' raddoppiata nel caso in cui il pescato risulti privo di vita.

9. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controllo delle acque interne, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre Legge del 28/07/2016 n. 154 - 1981, n. 689, e' presentato all'ufficio regionale competente.

10. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ove necessario, adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni del presente articolo.


11. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


GARA DI PESCA PER RAGAZZI MAX 14 ANNI



TERREMOTO CENTRO ITALIA


domenica 14 agosto 2016

PROTEZIONE CIVILE ABRUZZO

Questi gli Agenti Volontari ARCI impegnati giovedì 14 luglio 2016, nel servizio di Vigilanza antincendio e sorveglianza AIB.
Il loro intervento alle ore 16:25, presso la Sala Operativa L'Aquila, ha permesso una rapida azione prima di contenimento del fuoco e poi di spegnimento dei vari focolai su una superficie di 12 ettari di bosco e sterpaglie in località Pili nel Comune di Atessa (Ch).
Bene il lavoro di coordinamento con il Gruppo Territoriale del Vastese e le sue squadre impegnate per ore nello spegnimento dell'incendio.



FORMAZIONE G.P.G.V. ITTICHE 2016