TESSERINO SEGNA CATTURE ANNO 2013:
RICONSEGNA ENTRO IL 31 GENNAIO 2014
Al fine di tutelare ed incrementare la
fauna ittica presente nelle acque interne provinciali, per l’implementazione delle azioni di
salvaguardia e recupero dell’ambiente fluviale nonché per contribuire alla
valutazione della consistenza della fauna ittica nelle acque interne, si rende necessario adottare un tesserino
unico segna catture, al fine non solo di uniformare le modalità di rilevazione
del pescato ed agevolare l’attività di controllo, ma anche per disporre di uno
strumento completo e più efficiente di raccolta dei dati e delle informazioni
necessarie per l’esecuzione delle elaborazioni statistiche e per la raccolta di
notizie scientifiche.
ALCUNI SUGGERIMENTI UTILI PER NON INCORRERE IN
INFRAZIONE
Tutti coloro che
intendono esercitare la pesca nei corsi d’acqua dolce del territorio
provinciale, oltre che essere in possesso di regolare licenza di pesca,
dovranno munirsi di uno specifico tesserino segna catture, così come previsto
dall’art. 4, comma 2, del Regolamento Provinciale sulla pesca in acque interne
approvato dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n° 03 del 31 gennaio 2012.
Il tesserino segna
catture, è uno strumento indispensabile ai fini statistici e per una gestione
corretta dell’esercizio della pesca in quanto consente di valutare sia l’entità
del prelievo sia l’efficacia degli interventi quali i ripopolamenti ittici.
Il rilascio del
tesserino, è subordinato al pagamento di € 10,00 (dieci/00) su c/c postale
n°10978666 intestato alla Provincia di Chieti, con indicazione della causale
“Rilascio tesserino segna cattura - Anno 2014”.
Il
tesserino non sostituisce in alcun caso
la licenza di pesca.
Esso deve essere
utilizzato è compilato correttamente come specificato al suo interno,
restituito al ritiro del nuovo (entro il 31 gennaio) ed esibito agli organi di
controllo.
Il
tesserino ha validità esclusivamente per i corsi d’acqua della Provincia di Chieti.
È fatto
obbligo ad ogni pescatore di annotare sull’apposito tesserino segna catture a
penna indelebile la data della battuta di pesca prima di accedere al fiume.
Dopo ciascuna trota catturata dovrà barrare
l’apposita casella, al fine di tenere aggiornato, in tempo reale, il numero delle
catture.
È fatto obbligo di segnare i capi catturati sull’apposito Tesserino segna catture. Al
raggiungimento del numero di capi giornalieri consentiti (max 7 trote), và
sospesa l’azione di pesca.
È fatto
obbligo di recidere il terminale qualora sia impossibile slamare il pesce sotto
misura o specie vietata alla cattura e trattenimento.
Al termine della giornata di pesca, ciascun
pescatore, deve riportare, negli appositi spazi, l’indicazione delle altre
specie pescate (massimo complessivi 25 capi),
ed il numero totale di catture per ogni specie (max 7 capi), come
espressamente indicato nelle norme generali del calendario ittico regionale.
È
assolutamente vietato trattenere fauna ittica della misura inferiore a quanto
riportato nel Calendario Ittico Regionale e nella L.R. 44/1985 e s.m.i.
AVVERTENZE
Il tesserino di rilevazione del pescato, compilato dal
pescatore secondo le indicazioni riportate nel retro del tesserino, deve essere riconsegnato entro
il 30 gennaio dell’anno successivo alla stagione di pesca,
esclusivamente all’Associazione ittica che ha provveduto al rilascio, nonché
presso gli Uffici della Provincia. Le Associazioni dei pescatori, entro il
successivo mese di aprile, trasmettono alla Provincia l’elenco dei pescatori
che hanno ritirato il tesserino nonché i tesserini riconsegnati.
Un ulteriore tesserino potrà essere rilasciato, esclusivamente dopo la riconsegna del primo, qualora
il titolare dello stesso abbia esaurito, nel primo tesserino, lo spazio disponibile
per le registrazioni.
La mancata restituzione del tesserino
segna cattura, presso il punto di distribuzione, può comportare il mancato
rilascio del nuovo tesserino.
L’inosservanza di
tale obbligatorietà, può indurre l’Amministrazione Provinciale di Chieti, ad
effettuare successivi controlli in merito e l’applicazione delle sanzioni amministrative, previste dall’art.7-bis comma 1 - del D. Lgs. n°267/2000, secondo le modalità di
cui alla legge n°689/1981.
A cura della Commissione Ambiente dell'ARCI PESCA FISA di Chieti.